OSA a difesa del giudice ZANDA!!! Arrivano le prime reazioni di indignazione… Un grazie immenso al Dott. Francesco Maria FIORETTI Presidente di Sezione della Corte di Cassazione!!

Lo art. 111 della Costituzione dispone che:

“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

La motivazione ha una funzione: quella di garantire che detti provvedimenti siano conformi alla legge. Tale conformità viene garantita attraverso i mezzi di impugnazione.

Al di fuori dello esperimento di questi mezzi non si può entrare allo interno di una motivazione giurisdizionale per imputare ad un giudice fatti costituenti illecito disciplinare, senza incorrere nella violazione della autonomia e della indipendenza della magistratura.

Se il provvedimento della Zanda ha comportato violazione di norme sostanziali e processuali, la controparte è legittimata ad impugnarlo. Quello operato dalla Procura generale è di fatto un provvedimento che mette in luce violazioni, che, a meno di non compromettere la indipendenza interna del giudice, devono rimanere riservate ai mezzi di impugnazione.

Questo per quanto riguarda le censure relative al provvedimento della Zanda. Per quanto riguarda la prima parte della contestazione, è da rilevare che le violazioni della Costituzione e della sovranità dei cittadini sono state così massicce e numerose da rendere applicabile la norma, contenuta implicitamente nella nostra Costituzione, della Resistenza passiva o disobbedienza civile e che la d.ssa Zanda ha correttamente applicato, per difendere la sua dignità quella di tutti i cittadini dalla oppressione di un potere che si è messo la Costituzione sotto i piedi.

Titolari della sovranità sono i cittadini, alle istituzioni viene delegato il potere di garantire tale sovranità, operando al servizio dei cittadini nel rispetto della persona e della finalità comunitaria del bene comune.

Quindi nel rispetto della libertà, del lavoro e della tutela, promozione e sviluppo dei cittadini (art. 3 della Cost.). Se le istituzioni non difendono più i cittadini non resta che la sola difesa della disobbedienza civile.

Francesco Maria Fioretti già presidente di sezione della Corte di Cassazione.

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